L’obiezione secondo cui non sarebbe necessario parlare di femminicidio, poiché il termine omicidio basterebbe già a indicare il comportamento da perseguire, non è priva di una sua forza apparente. In senso generale, infatti, l’omicidio è l’uccisione di una persona. Da questo punto di vista, che la vittima sia uomo o donna, giovane o anziana, adulta o bambina, sana o fragile, il nucleo materiale del fatto resta lo stesso: qualcuno ha tolto la vita a qualcun altro.
Tuttavia, il linguaggio umano, e con esso anche il linguaggio giuridico e morale, non funziona soltanto per generalizzazioni. Funziona anche per specificazioni. Generalizziamo quando mettiamo insieme casi diversi sotto una medesima categoria; specifichiamo quando, all’interno di quella categoria, alcuni casi presentano caratteristiche tali da modificare il modo in cui il fatto viene compreso, valutato e socialmente riconosciuto.
È per questo che non ci sorprende l’esistenza di parole come infanticidio, parricidio, matricidio, fratricidio, uxoricidio o genocidio. In tutti questi casi, si tratta pur sempre di uccisioni. E tuttavia non diciamo semplicemente “omicidio”, perché il rapporto tra autore e vittima, la condizione della vittima, il contesto o la finalità dell’atto modificano il significato complessivo del delitto. Non lo cancellano come omicidio; lo qualificano.
Il punto, dunque, non è stabilire se il femminicidio sia o non sia un omicidio. Lo è. Il punto è chiedersi se, in alcuni casi, l’uccisione di una donna presenti una struttura specifica, riconoscibile e ricorrente, tale da giustificare una denominazione distinta. La risposta mi pare positiva, purché si eviti una semplificazione: femminicidio non dovrebbe significare genericamente “omicidio di una donna”, ma uccisione di una donna in quanto collocata entro una dinamica di possesso, dominio, controllo, punizione o annullamento della sua libertà.
Questa è, del resto, la direzione in cui si muovono sia le definizioni internazionali di gender-related killing, sia la recente formulazione normativa italiana. Il punto non è isolare semplicemente il sesso della vittima, ma riconoscere quei casi nei quali l’uccisione avviene entro un contesto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto di una relazione o limitazione della libertà individuale (UNODC & UN Women, 2022; Sistema Penale, 2025).
Questa distinzione è essenziale. Una donna uccisa durante una rapina non è necessariamente vittima di femminicidio. È vittima di omicidio. Diverso è il caso della donna uccisa dal partner o dall’ex partner perché vuole interrompere una relazione, perché rifiuta una subordinazione, perché rivendica autonomia, perché non accetta più di essere considerata proprietà affettiva di qualcuno. In quel caso, il sesso della vittima non è un dato anagrafico marginale: entra nella logica stessa del delitto.
I dati italiani confermano, almeno sul piano descrittivo, la necessità di non dissolvere tutto nella categoria generale. Secondo l’Istat, nel 2024 si stimano 106 femminicidi presunti su 116 omicidi con vittima donna; 62 donne sono state uccise nell’ambito della coppia, dal partner o dall’ex partner, quasi sempre uomo. Il dato non dimostra da solo una teoria, ma rende poco plausibile l’idea che si tratti di una pura invenzione lessicale o di una specificazione arbitraria (ISTAT, 2025).
L’argomento secondo cui tutti dovrebbero essere protetti allo stesso modo è condivisibile sul piano dei principi generali. Ma l’eguaglianza non consiste sempre nel cancellare le differenze rilevanti. Talvolta consiste, al contrario, nel riconoscerle quando esse rendono visibile una vulnerabilità specifica, una configurazione ricorrente di violenza, un modo particolare in cui il potere si esercita sul corpo e sulla libertà di una persona.
Un corpo a corpo tra due uomini adulti, della stessa età e corporatura, non viene spontaneamente percepito come equivalente all’uccisione di un bambino da parte di un adulto. In entrambi i casi vi è una morte violenta; ma nel secondo caso la sproporzione tra aggressore e vittima, la vulnerabilità della vittima e il significato morale dell’atto producono una qualificazione diversa. Allo stesso modo, l’uccisione di una donna da parte di chi la considera oggetto di possesso non è soltanto un omicidio con vittima femminile; è un omicidio che rende visibile una determinata relazione di potere.
Naturalmente, la parola femminicidio può essere usata male. Può diventare slogan, automatismo, etichetta applicata senza attenzione. Ma l’abuso di una parola non dimostra la sua inutilità. Dimostra soltanto che va usata con precisione. Il problema non è aggiungere parole per moltiplicare identità offese; il problema è nominare quei casi nei quali la parola generale, pur essendo corretta, lascia in ombra qualcosa di essenziale.
In questo senso, “omicidio” dice che cosa è accaduto: una persona è stata uccisa. “Femminicidio”, quando usato correttamente, dice qualcosa di più: perché quella morte non può essere separata da una storia di dominio, possesso, dipendenza imposta o libertà negata. La parola generale individua il fatto; la parola specifica individua la forma sociale e relazionale che quel fatto assume.
Per questo le due posizioni possono essere comprese, ma non sono ugualmente persuasive. La posizione generalista ricorda giustamente che la vita umana va tutelata in quanto tale. La posizione specificante aggiunge, però, che alcune vite vengono colpite secondo strutture ricorrenti di vulnerabilità e dominio. Negarlo in nome dell’universalità rischia di produrre una falsa neutralità: una neutralità che vede l’omicidio, ma non sempre vede la relazione che lo ha reso possibile.
Resta, infine, una domanda politica. Perché alcune figure entrate di recente, o rientrate con nuova visibilità, nello spazio politico insistono nel sostituire femminicidio con omicidio? La risposta ufficiale è nota: perché tutti sarebbero uguali davanti alla legge e perché il valore della vita non dovrebbe dipendere dal sesso della vittima. In questa formulazione vi è una parte condivisibile, almeno sul piano astratto. Nessuna vita vale più di un’altra. Nessun ordinamento civile dovrebbe introdurre gerarchie tra vittime.
Tuttavia, proprio qui si colloca l’ambiguità. L’argomento dell’eguaglianza può essere usato in due modi diversi. Può servire a proteggere tutti allo stesso modo, oppure può servire a cancellare le differenze concrete attraverso cui alcune forme di violenza si producono. Nel primo caso è un principio di giustizia. Nel secondo diventa una neutralizzazione. Dice: poiché tutti sono uguali in astratto, non dobbiamo più nominare le condizioni specifiche in cui alcuni vengono colpiti.
La proposta di abbandonare il termine femminicidio non è quindi soltanto una posizione lessicale o tecnico-giuridica. È anche un segnale politico. Dice a un certo elettorato che la stagione delle specificazioni è finita; che parole come genere, patriarcato, violenza maschile, dominio, possesso, controllo sono parole sospette; che nominare una vulnerabilità specifica significherebbe introdurre un privilegio; che ogni riconoscimento differenziale sarebbe già una forma di ideologia.
In questo senso, il rifiuto del termine femminicidio appartiene a un lessico politico riconoscibile, che non si limita a discutere una scelta terminologica, ma la colloca entro una contrapposizione più ampia: contro il politicamente corretto, contro il cosiddetto woke, contro l’ideologia gender, contro l’idea che le diseguaglianze debbano essere lette anche nelle loro forme relazionali e simboliche. Non occorre attribuire intenzioni soggettive a chi usa questo argomento. Basta osservare la funzione che esso svolge: riportare la parola generale là dove la parola specifica costringerebbe a nominare una relazione di potere.
Ma questa apparente sobrietà lessicale non è neutrale. Anche scegliere la parola generale è una scelta. Dire soltanto omicidio, quando la dinamica del delitto riguarda possesso, controllo, rifiuto dell’autonomia femminile o punizione della libertà della donna, non significa essere più oggettivi. Significa descrivere meno. Significa conservare il fatto e perdere la struttura.
Naturalmente, una critica giuridica alla nuova fattispecie può essere legittima. Si può discutere se il diritto penale sia lo strumento migliore, se la norma sia scritta bene, se rischi sovrapposizioni con aggravanti già esistenti, se abbia un valore più simbolico che preventivo. Ma questa è una discussione diversa. Una cosa è discutere la tecnica legislativa; un’altra è negare la necessità culturale di nominare un fenomeno.
Per questo il punto decisivo non è se il femminicidio debba sostituire l’omicidio. Non deve sostituirlo. Deve specificarlo quando la morte di una donna non è comprensibile senza la relazione di potere che l’ha preceduta, accompagnata o resa possibile. Chi rifiuta questa specificazione in nome dell’eguaglianza propone una eguaglianza muta: una eguaglianza che protegge tutti in teoria, ma non vede perché alcuni vengano uccisi proprio quando cercano di sottrarsi al possesso di qualcun altro.
Riferimenti essenziali
Accademia della Crusca. (2013). Femminicidio: i perché di una parola.
ANSA. (2026). Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”.
Brocardi. (2025). Art. 577-bis codice penale: Femminicidio.
Futuro Nazionale. (2026). Manifesto.
Il Fatto Quotidiano. (2026). Lo statuto di Futuro Nazionale di Vannacci: “Lotta a ideologia gender, woke e immigrazionismo” e difesa dell’“identità tradizionale italiana”.
ISTAT. (2025). Le vittime di omicidio. Anno 2024.
Reuters. (2026). Italian general launches far-right party, threatening Meloni’s election hopes.
Sistema Penale. (2025). In G.U. la legge sul femminicidio: una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali.
UNODC & UN Women. (2022). Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as femicide/feminicide).