Il giuramento come atto semantico

Giurare su un testo non è un gesto neutro. È un atto performativo, nel senso austiniano del termine, perché non si limita a descrivere un impegno, ma lo produce nella forma pubblica in cui viene pronunciato: chi giura su un libro non dichiara necessariamente di accoglierne, uno per uno, tutti i contenuti morali; riconosce però, almeno nella grammatica del rito, che quel libro possa funzionare come garanzia esterna della propria parola. Se questa lettura è corretta, il giuramento sulla Bibbia, là dove sopravvive come pratica istituzionale o come consuetudine pubblica, non è soltanto un segno di solennità: implica l’assunzione simbolica di un’autorità testuale, e dunque apre il problema di quale testo sia chiamato a garantire la verità di chi parla.1

Bibbia e Vangeli: una distinzione necessaria

Avvicinarsi alla Bibbia da una prospettiva laica, non confessionale e non apologetica, significa poter distinguere tra i testi senza il vincolo dell’ortodossia. Nei Vangeli si possono riconoscere nuclei etici di portata universale: la dignità della persona, il primato del perdono, la cura per il debole, il rifiuto della violenza sacralizzata. Sono principi che possono trascendere il contesto culturale in cui furono formulati e che, proprio per questo, possono essere riconosciuti come valori umani generali, indipendentemente dalla fede.

Alcuni passaggi dell’Antico Testamento pongono un problema qualitativamente diverso. Il cherem in Giosuè, cioè lo sterminio totale dei cananei, inclusi donne e bambini, non può essere liquidato come un semplice incidente narrativo: è presentato come comando e come consacrazione della distruzione a Dio. Il voto di Iefte in Giudici, che conduce al sacrificio della figlia in adempimento di una promessa fatta al Signore, si colloca nello stesso spazio problematico, non perché i due testi siano identici, ma perché in entrambi l’obbedienza religiosa entra in rapporto con ciò che, alla luce della sensibilità evangelica e moderna, appare moralmente non componibile. Il punto, da una prospettiva laica, non è negare la complessità del canone; è evitare che la sua unità confessionale cancelli la discontinuità valoriale dei testi che lo compongono.23

La contestualizzazione storica: necessaria ma insufficiente

L’obiezione standard è quella ermeneutica: bisogna contestualizzare questi testi nel loro tempo e nel loro spazio. È un’obiezione giusta, ma va distinta da una giustificazione. Spiegare causalmente un testo, collocarlo cioè nel suo contesto di produzione, è un’operazione storiografica legittima; equivale però a dire che quei valori erano comprensibili allora, non che siano condivisibili oggi.

Ciò che differenzia i Vangeli non è che siano esenti da condizionamenti storici, ma che il tipo di contestualizzazione richiesto per i loro passaggi più difficili è qualitativamente diverso. Non si tratta di giustificare genocidi o sacrifici umani, ma di interpretare metafore escatologiche o iperboli retoriche. Lo scarto valoriale tra testo e presente è di un ordine di grandezza diverso.

Questa difficoltà ha una genealogia antica, che va richiamata senza farne una soluzione. Marcione, nel II secolo, radicalizzò la separazione tra il Dio dell’Antico Testamento e il Dio dei Vangeli, fino a trasformarla in una rottura teologica del canone. Fu dichiarato eretico, e non è quella soluzione che qui interessa; resta però significativo che il cristianesimo delle origini abbia dovuto misurarsi con una frattura che non scompare per il solo fatto di essere ricondotta, successivamente, entro allegoria, tipologia ed ermeneutica della continuità.4

Mt 5,34-37: il giuramento si auto-confuta

C’è un’ironia profonda nel giurare sulla Bibbia in nome dei valori cristiani. In Matteo 5,34-37, Gesù è esplicito: «Non giurate affatto: né per il cielo, né per la terra, né per Gerusalemme […]. Sia invece il vostro parlare: sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.» Il principio sottostante è epistemologicamente rigoroso: la veridicità deve risiedere nella parola stessa, non in una garanzia esterna. Introdurre una garanzia esterna, un libro sacro o il nome di Dio, significa ammettere che la parola, da sola, non basta. Giurare sulla Bibbia in un contesto pubblico o giudiziario è dunque, paradossalmente, un atto anti-evangelico secondo la lettura letterale del testo su cui si giura.5

Il giuramento come civil religion

Sul piano istituzionale, il riferimento alla Bibbia non va generalizzato all’insieme dei tribunali occidentali. Negli ordinamenti anglo-americani moderni l’atto richiesto al testimone è, in linea di principio, un oath o una affirmation; la forma religiosa può sopravvivere come consuetudine rituale, ma non costituisce l’unico dispositivo giuridicamente ammesso. Proprio per questo, quando la Bibbia compare nella scena pubblica del giuramento, essa funziona meno come testo dottrinale da condividere che come icona di serietà morale, cioè come frammento di civil religion: un simbolo religioso trasferito dentro la grammatica dell’identità civica.6

Qui il limite dell’operazione diventa visibile. Un simbolo particolare può funzionare come garanzia comune finché una comunità lo riconosce come proprio, o almeno come non estraneo; quando la società diventa religiosamente, culturalmente e filosoficamente plurale, la pretesa che un testo sacro possa valere da garanzia universale della parola pubblica diventa sempre meno ovvia. L’Italia, almeno su questo punto, ha adottato una soluzione più lineare: la formula processuale oggi in uso richiama la responsabilità morale e giuridica del testimone in prima persona, senza trasferire la garanzia della verità su Dio o su un testo sacro.7

Conclusione aperta

La posizione che emerge da questa riflessione non è anticristiana né antireligiosa. È la posizione di chi riconosce nei Vangeli una proposta etica di portata universale, ma si rifiuta di estendere automaticamente quel riconoscimento all’intera Bibbia; e che trova nell’invito evangelico stesso («sia il vostro sì, sì») la migliore critica al giuramento su testi sacri. È, in questo senso, una posizione che prende sul serio il Vangelo più di quanto non sembri fare il rito che pretende di onorarlo.

Bibliografia essenziale

Austin, John L., How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962.

Bellah, Robert N., «Civil Religion in America», Daedalus, 96(1), 1967, pp. 1-21.

Bibbia CEI 2008: Giosuè 6; 8; 10; Giudici 11; Matteo 5,34-37; Giacomo 5,12.

Marcione di Sinope, in Tertulliano, Adversus Marcionem, Corpus Christianorum Series Latina, I-V.

Federal Rules of Evidence, Rule 603, Oath or Affirmation to Testify Truthfully.

Codice di procedura penale italiano, art. 497, comma 2.

Corte costituzionale, sentenza n. 149/1995.

Note


  1. John L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962, lezioni I-II. Il giuramento è qui assunto come atto illocutorio: non descrive semplicemente un impegno, ma lo istituisce nella forma pubblica in cui viene pronunciato.↩︎

  2. Giosuè, 6,21; 8,24-26; 10,28-40 (Bibbia CEI 2008). Nel presente argomento il cherem non è utilizzato come documento storico dell’evento, ma come indicatore della struttura valoriale che il testo canonico conserva.↩︎

  3. Giudici, 11,30-39 (Bibbia CEI 2008). Il voto di Iefte conduce al sacrificio della figlia; il testo, pur inserito nella logica narrativa del libro, non elimina la tensione fra adempimento religioso del voto e valutazione morale dell’atto.↩︎

  4. Marcione di Sinope, Antitheseis (opera perduta, nota soprattutto attraverso la confutazione di Tertulliano, Adversus Marcionem, I-V). Il richiamo non assume la soluzione marcionita, ma segnala la genealogia antica della difficoltà prodotta dalla continuità canonica fra Antico e Nuovo Testamento.↩︎

  5. Matteo, 5,34-37 (Bibbia CEI 2008); cfr. Giacomo, 5,12. Entrambi i passi sono rilevanti perché non si limitano a disciplinare il falso giuramento, ma spostano l’accento dalla garanzia esterna alla veridicità della parola.↩︎

  6. Robert N. Bellah, «Civil Religion in America», Daedalus, 96(1), 1967, pp. 1-21. Per il quadro giuridico anglo-americano moderno, cfr. Federal Rule of Evidence 603, che richiede un oath o una affirmation in forma idonea a richiamare il dovere di verità alla coscienza del testimone.↩︎

  7. Codice di procedura penale italiano, art. 497, comma 2; Corte costituzionale, sent. n. 149/1995. La formula oggi prevista («Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza») sostituisce il giuramento con un impegno laico alla verità.↩︎